In ambito di risarcimento del danno da responsabilità civile da circolazione di autoveicoli si segnala l’ordinanza della cassazione n. 15176/15, depositata il 20 luglio che ribadisce un principio fondamentale in ordine all’onere della prova.
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Nel caso di specie l’attrice, una carrozzeria che agisce quale cessionaria del credito risarcitorio conseguente ad un sinistro stradale, chiede la riforma della sentenza d’appello con la quale il giudice di secondo grado aveva rigettato la richiesta risarcitoria spiegata nei confronti di una nota compagnia assicurativa.
Nel giudizio di merito la carrozzeria aveva cercato di quantificare il proprio diritto al risarcimento del danno allegando le fatture di riparazione dell’autoveicolo da essa stessa prodotte.
In particolare l’attrice, ha proposto ricorso contro l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui non sarebbe stato assolto l’onere probatorio in ordine all’effettivo ammontare del valore delle riparazioni.
Ma nel provvedimento citato la Cassazione respinge le motivazioni addotte dall’attrice nel ricorso ed esprime il principio per cui in assenza di quietanza o accettazione di controparte, la produzione delle sole fatture di riparazione da parte della carrozzeria cessionaria del diritto risarcitorio non assolve l’onere probatorio richiesto ai fini dell’accoglimento della domanda attorea.
In altre parole, la Suprema Corte ha affermato che non costituisce prova dell’esistenza del danno la semplice allegazione della fattura di riparazione dell’autoveicolo proveniente dalla stessa carrozzeria che agisce in giudizio quale cessionaria del credito risarcitorio, sulla base di due ordini di motivi:
a)poichè sprovvista di quietanza o accettazione di controparte;
b)poichè proveniente dalla stessa parte che intende utilizzarla, oltretutto in qualità di cessionaria del credito.
Inoltre la Corte legittima l’operato dei giudici di primo e secondo grado che non avevano liquidato il danno lamentato, neppure in via equitativa, trattandosi di esborsi.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 11 giugno – 20 luglio 2015, n. 15176
Presidente Finocchiaro – Relatore Cirillo
Si osserva, invece, che la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più che non è accompagnata da una quietanza o da un’accettazione (sentenza 19 luglio 2011, n. 15832) e che proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla, per di più nella qualità di cessionaria del credito; e, d’altra parte, la fattura dimostra che i lavori hanno interessato anche parti della vettura (rivestimento posteriore) che, in base alla stessa deposizione testimoniale riportata in ricorso, non era stata interessata dall’urto. L’ammissione di responsabilità contenuta nella constatazione amichevole di sinistro, del resto, non può costituire prova dell’effettivo svolgimento delle riparazioni; né, trattandosi di esborsi, è ammissibile una liquidazione in via equitativa.