A volte la Compagnia di Assicurazione (e per essa il liquidatore) esita a fare una offerta ed a pagare la somma ritenuta dovuta o perchè contesta la responsabilità (magari a fronte del riconoscimento di un concorso di colpa) o ritiene esagerata la quantificazione del danno.
Nei piccoli danni poi spesso la compagnia è disposta ad offrire una somma a stralcio pur di evitare il “costo” di un giudizio.
Scopri i Servizi dello Studio Legale di Latina Le Foche e Associati
Se formula l’offerta e paga la relativa somma pregiudica in qualche modo la propria posizione ? Da un vantaggio alla controparte?
La Cassazione ha chiarito che non è così. Con una sola sentenza ma chiarissima; a fronte delle richieste del danneggiato di valutare tale offerta come una “confessione” in punto di responsabilità afferma:
“quando avanzata, l’offerta è fonte dell’obbligazione di pagare la somma ivi indicata, ma soltanto allo scopo di pervenire alla liquidazione stragiudiziale del danno. La norma dell’art.148, invece, non consente di applicare, come vorrebbe il ricorrente, l’art.1988 cc nel giudizio risarcitorio che faccia seguito al fallimento della procedura stragiudiziale di liquidazione. La mancata accettazione dell’offerta da parte del danneggiato non determina nel processo da questi instaurato per ottenere il risarcimento dei (maggiori) danni alcuna astrazione processuale né alcuna inversione dell’onere della prova”
“In conclusione, va affermato che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, la comunicazione dell’offerta dell’impresa di assicurazione ai sensi dell’art.148 D.lgs 7 settembre 2005 n.209, non accettata dal danneggiato, e il pagamento della somma offerta non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio – per il risarcimento dei danni, a cose e/o alla persona, causati dal medesimo sinistro – dagli oneri di allegazione e di prova che incombono sull’attore.
Il pagamento effettuato prima del giudizio, in caso di mancata accettazione dell’offerta, comporta che sia impedita la mora dell’impresa di assicurazione e che la somma già corrisposta sia imputata alla liquidazione definitiva del danno.
L’imputazione va fatta, all’esito della liquidazione giudiziale, sull’importo complessivamente riconosciuto come spettante al danneggiato, non distinguendo tra le singole voci di danno ed imputando tutta intera la somma corrisposta, senza tenere conto dei criteri seguiti dall’impresa per la sua determinazione.”
Cass 27 novembre 2015 n. 24205.
In sostanza la presenza dell’offerta, anche con il relativo pagamento, lascia intatte le posizioni processuali delle parti e chi chiede il risarcimento di danni non può basarsi su di essa per ritenere provata (in tutto o in parte) la domanda.
L’onere della prova non viene modificato.