Recenti sentenze della Corte dei Conti, ottenute a favore dei clienti dello studio, hanno confermato l’ illegittimità dell’attività dell’INPS (ex INPDAP) che, in compensazione del credito sorto in seguito ad un ricalcolo del trattamento pensionistico da provvisorio a definitivo, ha agito con il recupero forzoso della somma erogata in eccesso a titolo di pensione di anzianità.
Nel primo caso in esame un ex colonnello dell’aeronautica militare ha subito, dopo un lungo periodo di tempo dalla prima erogazione, una riduzione della somma originariamente percepita, imputando tali trattenute al credito derivante dal conguaglio fatto dall’INPS in sede di ricalcolo del vitalizio.
Confrontando il principio della ripetizione dell’indebito dell’ amministrazione e il principio della tutela dell’affidamento del soggetto, la Corte dei Conti, seguendo l’ orientamento maggioritario, ha ritenuto prevalente il principio dell’affidamento qualora quest’ultimo sia stato ingenerato dal trascorrere di un periodo di tempo talmente ampio da consentire al soggetto pensionato di avere fede nella stabilità della somma percepita.
È possibile perciò ottenere la restituzione di quanto trattenuto forzosamente dall’INPS per il credito sorto in seguito a conguaglio tra trattamento pensionistico provvisorio e trattamento definitivo, salva ovviamente la doverosità e legittimità della correzione dell’importo erogato.
Il nostro studio ha avuto modo di partecipare attivamente al dibattito inerente la prevalenza dell’uno o dell’altro principio, ottenendo esito positivo in due distinte pronunce da parte della sezione di Milano e di Roma della Corte dei Conti qui allegate.
SENTENZA CORTE DEI CONTI ROMA SENTENZA CORTE DEI CONTI MILANO