PUÒ ANCHE IL PADRE ACCUDIRE UN FIGLIO IN TENERA ETÀ?

Frequentemente ci troviamo a rispondere alle domande di padri che, terminata una relazione sentimentale e una convivenza durata anche anni, reclamano di mantenere una relazione familiare con i propri figli.
In molti casi le madri si oppongono alla possibilità di pernottamento di minori in tenera età presso il padre, invocando l’incapacità della figura paterna di comprendere i bisogni e le necessità del bambino.

Ecco quindi che a ricorrere sono i seguenti quesiti:

– per la legge italiana, per il solo fatto di essere un “padre”, sono da considerare incapace di prendermi cura di mio figlio di due anni?;
– posso ottenere che sia riconosciuta la possibilità per mio figlio di dormire nella mia nuova casa?

A ben vedere, la legge italiana non prevede alcun limite di età ai fini del riconoscimento della possibilità per il bambino di pernottare con il papà, genitore non collocatario.
In via generale, il legislatore stabilisce che è diritto del minore mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
In tal senso i provvedimenti relativi ai figli devono essere adottati dall’autorità giudiziaria avendo riguardo al loro interesse morale e materiale.
Frequentemente si dispone che il minore venga affidato ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre.
Al padre, genitore non collocatario, è riconosciuto il diritto di visita.

Con riguardo ad un caso analogo a quello descritto, il Tribunale di Milano ha sancito che occorre tutelare la genitorialità paterna “anche in presenza di minore in tenera età, atteso che le competenze di un genitore si accrescono solo con la pratica”.
Nell’affidamento condiviso non si può prescindere da una “cornice minima” di tempi di permanenza con ciascun genitore anche nel caso di minore dell’età di due anni.
Infatti, il Tribunale di Milano, con Decreto del 14 gennaio 2015, ha ricordato che “la genitorialità si apprende facendo i genitori” e ha disposto un affidamento condiviso con cospicui tempi di permanenza di una bimba di due anni di età da trascorrere con il padre.
La coppia di conviventi, con gravi problemi comunicativi, aveva adito il Tribunale milanese per una regolamentazione giudiziale dei rapporti con la figlia.
Pur concordando per un affidamento condiviso, la madre chiedeva di limitare la durata degli incontri padre-figlia a causa della tenera età della bambina, che a suo dire, il padre non avrebbe saputo accudire.
Il decreto ha disposto pertanto, in via provvisoria e urgente, l’affidamento della bimba ad entrambi i genitori, consentendo al padre di tenere con sé la minore almeno un giorno infrasettimanale, un fine settimana con pernottamento in alternanza con la madre, e giorni consecutivi nelle vacanze di Natale, di Pasqua ed estive.
Tale pronunciamento, confermando il precedente orientamento dello stesso tribunale milanese e altra pronuncia della Corte d’Appello di Catania, riconosce: nell’affido condiviso non si può derogare ad una “cornice minima” dei tempi di permanenza con ciascun genitore che comprende del tempo infrasettimanale e il fine settimana, in modo da garantire una certa continuità di vita col genitore non collocatario, ferma restando la conservazione di un habitat principale del minore (Corte App. Catania decreto 16 ottobre 2013, e Trib. Milano 3 giugno 2014).

Regolare i tempi di permanenza non corrisponde a limitare la frequentazione con l’altro genitore, sempre che non sia pregiudizievole per il minore.
Secondo la Corte di Appello di Catania perché siano poste limitazioni al diritto-dovere dei genitori di intrattenere con i propri figli un rapporto continuativo è necessario dare prova dell’effettivo pregiudizio per il minore.
Pertanto, la madre non può semplicemente invocare l’incapacità del padre di prendersi cura del figlio in tenera età, ma deve dimostrare il pregiudizio che deriva per il minore dal dormire a casa del padre.

Vi è di più. Nella medesima sede, la Corte di Appello di Catania ha affermato che “non condividere mai le abitudini della vita quotidiana rende la relazione tra due persone diversa da quella familiare, che, sul piano materiale, è appunto connotata dal vivere insieme dei momenti (mangiare, dormire) che non si condividono con estranei”.

Posto che la genitorialità si apprende facendo i genitori, se si impedisce ad un genitore di esercitare il suo ruolo, questi non raggiungerà un livello di competenza adeguata.

Come dire genitori non si nasce ma si diventa.

È da considerarsi un luogo comune il fatto che un padre non sia in grado di occuparsi della figlia di due anni, un pregiudizio che mina l’uguaglianza che deve esistere tra i genitori.

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