Capita spesso che quando un militare va in pensione gli venga attribuita una pensione provvisoria; questa situazione di provvisorietà in Italia ha la caratteristica di essere lunghissima per cui, al momento in cui viene calcolato l’effettivo valore della pensione da percepire, capita spesso che l’Inps faccia la richiesta del cosiddetto: “indebito” ossia richiede in una somma unica o rateizzata in misura abbastanza pesante per l’entità della pensione, la restituzione di quell’importo dato dalla differenza che si è venuto a creare nel lunghissimo tempo 12… 13 ….15 anni che è passato dal momento della liquidazione della pensione provvisoria a quello della liquidazione della pensione definitiva.
Questo cosiddetto indebito arriva come una doccia fredda sui conti e sulla testa del malcapitato che si trova davanti a questa somma da restituire e che viene informato con una fredda comunicazione di trovarsi in una situazione debitoria anche pesante nei confronti dell’Amministrazione.
Per fortuna nei confronti di questo provvedimento è possibile formulare una opposizione davanti alla Corte dei Conti con un vero e proprio ricorso.
La Corte dei Conti esaminato il comportamento in buona fede del pensionato accoglie il ricorso e dichiara non recuperabile il cosiddetto indebito.
Quindi, in questi casi, è consigliabile proporre un ricorso innanzi alla Corte dei Conti competente in modo da evitare di pagare queste somme tutte le volte in cui sul percepimento di queste somme si è venuto a costituire un vero e proprio affidamento da parte del pensionato : ciò rende non più dovute tali somme come sostiene la Corte dei Conti.
I criteri sui quali si può sostenere la irripetibilità ( cioè impossibilità di richiederle da parte dell’INPS) sono quelli stabiliti dalla Sentenza 2/QM del 2 luglio 2012, delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti “il legittimo affidamento del percettore in buona fede dell’indebito matura e si consolida con il protrarsi nel tempo, ed è opponibile dall’interessato, a seconda delle singole fattispecie, sia in sede amministrativa che giudiziaria. Tale legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali:
a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche;
b) la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione (così, ad esempio, non sarà ravvisabile alcun affidamento nella ipotesi in cui il rateo della pensione provvisoria sia addirittura maggiore rispetto al rateo dello stipendio che l’interessato percepiva in servizio);
c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l’amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico”.
Il nostro studio ha ottenuto solo sentenze positive in questa materia e potete consultarne due cme esempio.
Sentenza