Indebito pensionistico pubblico impiego MILITARI

Capita spesso che quando un militare va in pensione gli venga attribuita una pensione provvisoria; questa situazione di provvisorietà in Italia ha la caratteristica di essere lunghissima per cui, al momento in cui viene calcolato l’effettivo  valore della pensione da percepire, capita spesso che l’Inps faccia la richiesta del cosiddetto:  “indebito”  ossia richiede  in una somma  unica o  rateizzata   in misura abbastanza pesante per l’entità della pensione,  la restituzione di quell’importo dato dalla differenza  che si è venuto a creare nel lunghissimo tempo  12… 13 ….15 anni che è passato   dal momento  della liquidazione della pensione  provvisoria  a quello della liquidazione della pensione definitiva.

Questo cosiddetto indebito arriva come una doccia fredda sui conti e sulla testa del malcapitato che si trova davanti a questa somma da restituire e che viene informato con una fredda comunicazione di  trovarsi in una situazione debitoria anche pesante nei confronti dell’Amministrazione.

Per fortuna nei confronti di questo provvedimento è possibile  formulare una opposizione davanti alla Corte dei Conti  con un vero e proprio ricorso.

La Corte dei Conti esaminato il comportamento in buona fede del pensionato accoglie il ricorso e dichiara non recuperabile il cosiddetto indebito.

Quindi, in questi casi, è consigliabile proporre  un ricorso innanzi alla Corte dei Conti competente in modo da evitare di pagare queste somme  tutte le volte in cui  sul percepimento di queste somme si è venuto a costituire un vero e proprio affidamento  da parte del pensionato : ciò rende non più dovute tali somme come sostiene la Corte dei Conti.

I criteri sui quali si può sostenere la irripetibilità ( cioè impossibilità di richiederle da parte dell’INPS)  sono quelli stabiliti dalla Sentenza 2/QM del 2 luglio 2012, delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti  “il legittimo affidamento del percettore in buona fede dell’indebito matura e si consolida con il protrarsi nel tempo, ed è opponibile dall’interessato, a seconda delle singole fattispecie, sia in sede amministrativa che giudiziaria. Tale legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali:

a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche;

b) la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione (così, ad esempio, non sarà ravvisabile alcun affidamento nella ipotesi in cui il rateo della pensione provvisoria sia addirittura maggiore rispetto al rateo dello stipendio che l’interessato percepiva in servizio);

c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l’amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico”.

Il nostro studio ha ottenuto  solo sentenze positive in questa materia e potete consultarne due cme esempio.

Sentenza

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